Art. 89. Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e' soppresso. I sottufficiali ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere trattenuti in servizio secondo le norme contenute nell'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e successive modificazioni. I sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente sono considerati in servizio permanente. Ad essi non sono pero' applicabili le disposizioni dell'art. 24 della presente legge.