Art. 89.

  Il  ruolo  del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della
Marina,  istituito con l'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n.
1257, e' soppresso.
  I  sottufficiali  ascritti  al soppresso ruolo continuano ad essere
trattenuti  in  servizio  secondo le norme contenute nell'art. 26 del
regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e successive modificazioni.
  I   sottufficiali   trattenuti  in  servizio  ai  sensi  del  comma
precedente sono considerati in servizio permanente.
  Ad  essi  non  sono  pero' applicabili le disposizioni dell'art. 24
della presente legge.