Art. 9.

  L'anzianita'  assoluta  del sottufficiale, che dopo aver cessato di
essere  iscritto nei ruoli vi sia riammesso, e' ridotta di un periodo
di  tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni
di legge non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte,
l'anzianita' posseduta.