Art. 90. I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'art. 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto art. 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.