Art. 90.

  I  sottufficiali  dell'Aeronautica,  che  alla  data  di entrata in
vigore  della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti
in servizio permanente ai sensi dell'art. 116 del regio decreto-legge
3  febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n.
468, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le
disposizioni del predetto art. 116 del regio decreto-legge 3 febbraio
1938, n. 744.