Art. 91.

  Per  il  sottufficiale  nei  cui  riguardi, alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sia  intervenuto un provvedimento di
cessazione  dal  servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al
Capo  dello  Stato  o  di  ufficio,  la  riammissione  in servizio da
disporsi  per  effetto  dell'abrogazione  dell'art.  2 della legge 25
novembre  1926,  n. 2149, di cui al successivo art. 95, decorre, agli
effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata
in vigore della presente legge.
  Se   pero'   non   venga  adottato  alcun  nuovo  provvedimento  in
sostituzione  di  quello  annullato  o  se  al  termine  della  nuova
procedura  venga  adottato  un  provvedimento  che  non  comporti  la
cessazione  dal  servizio  permanente,  la  riammissione  in servizio
decorrera',  anche  agli  effetti economici, dalla data di decorrenza
del provvedimento annullato.