Art. 91. Per il sottufficiale nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, di cui al successivo art. 95, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. Se pero' non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente, la riammissione in servizio decorrera', anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.