Art. 92.

  In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti
d'ufficio,  previo  collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali
che  siano  riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare
per:
    a)  mutilazioni  o invalidita' riportate o aggravate per servizio
di  guerra,  che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno
rinnovabile  da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla
tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
    b)  mutilazioni  o  invalidita'  riportate  in  incidente di volo
comandato,  anche  in  tempo  di pace, per causa di servizio e per le
quali  sia  stato  liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di
cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
    c) mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di
servizio,  che  abbiano  dato luogo a pensione privilegiata ordinaria
delle prime otto categorie.
  I  sottufficiali  del  ruolo  d'onore  possono essere richiamati in
servizio,  col  loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace
soltanto  in  casi  particolari  per  essere impiegati in incarichi o
servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.