Art. 93.

  Fino  all'entrata  in  vigore  di  nuove  disposizioni di legge sul
reclutamento   dei   sottufficiali  dell'Aeronautica,  continuano  ad
applicarsi,  per  i  sottufficiali  in  servizio permanente dell'Arma
aeronautica,  ruolo  naviganti, le norme contenute nell'art. 71 e nel
primo  comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n.
744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.
  In  ogni  caso,  pero', i sottufficiali predetti non possono essere
trattenuti in servizio oltre il limite di eta' indicato nella tabella
A annessa alla presente legge.
  I  sottufficiali  che  vengano a trovarsi nelle condizioni previste
dal  secondo  comma  dell'art.  72 del regio decreto-legge 3 febbraio
1938,  n.  744,  convertito  nella  legge  16  febbraio 1939, n. 468,
cessano  dal servizio permanente ai sensi dell'art. 29 della presente
legge.