Art. 93. Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, continuano ad applicarsi, per i sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, le norme contenute nell'art. 71 e nel primo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. In ogni caso, pero', i sottufficiali predetti non possono essere trattenuti in servizio oltre il limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge. I sottufficiali che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, cessano dal servizio permanente ai sensi dell'art. 29 della presente legge.