Art. 94. Per i sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica non si applicano le disposizioni relative alla licenza di convalescenza contenute nell'art. 87 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. Per i sottufficiali predetti la licenza di convalescenza sara' disciplinata da appositi regolamenti.