Art. 94.

  Per  i sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica non si
applicano  le  disposizioni  relative  alla  licenza di convalescenza
contenute  nell'art.  87  del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n.
744,  convertito  nella  legge  16  febbraio  1939,  n.  468.  Per  i
sottufficiali predetti la licenza di convalescenza sara' disciplinata
da appositi regolamenti.