Art. 95. 
 
  Sono abrogati, nelle parti regolate  dalla  presente  legge  o  con
questa in contrasto o incompatibili, il testo unico delle leggi sullo
stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con  regio
decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e  successive  modificazioni,  il
testo unico delle disposizioni legislative riguardanti  l'ordinamento
del  Corpo  equipaggi  militari  marittimi  e  stato  giuridico   dei
sottufficiali della Marina, approvato con  regio  decreto  18  giugno
1931, n. 914, e successive modificazioni, il  regio  decreto-legge  3
febbraio 1938 n. 744, convertito nella legge  16  febbraio  1939,  n.
468, contenente norme sul reclutamento ed avanzamento sottufficiali e
militari di  truppa  nonche'  sullo  stato  dei  sottufficiali  della
Aeronautica, e successive modificazioni. 
  E' pure abrogato l'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149,  e
successive modificazioni, per la parte  riguardante  i  sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,  nonche'  ogni  altra
disposizione contraria  alla  presente  legge  o  comunque  con  essa
incompatibile.