Art. 96.

  Alla  copertura dell'onere, di lire 725 milioni, che nell'esercizio
finanziario  1953-54  derivera' dall'attuazione della presente legge,
sara'  provveduto  mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti
capitoli  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero della
difesa  per  l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno
indicate:
            capitolo n. 26. . . . . . . . L. 53.500.
            capitolo n. 151 . . . . . . . L. 106.760.
            capitolo n. 183 . . . . . . . L. 80.200.
            capitolo n. 190 . . . . . . . L. 30.400.
            capitolo n. 245 . . . . . . . L. 48.140.
            capitolo n. 271 . . . . . . . L. 406.000.

  L'onere derivante dalla presente legge a carico l'esercizio 1954-55
sara'  fronteggiato  con  gli  ordinari  stanziamenti  dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero della difesa per il suddetto
esercizio.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1954

                               EINAUDI

                                              SCELBA - TAVIANI - GAVA

                                              Visto,               il
Guardasigilli: DE PIETRO