IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  istanza  26 agosto 1945, con la quale la maggioranza dei
contribuenti  della  frazione  Santa  Maria  del  Ponte del comune di
Fontecchio, in provincia dell'Aquila, ha chiesto l'aggregazione della
frazione medesima, al comune di Tione degli Abruzzi;
  Visto  il  voto  favorevole  dell'Amministrazione comunale di Tione
degli  Abruzzi, espresso con deliberazioni della Giunta municipale in
data  24 novembre 1945, numero 34, e in data 21 gennaio 1952, n. 3, e
del  Consiglio  comunale  in  data  24  marzo  1948,  n. 7, in data 8
novembre 1952, n. 39, e in data 8 dicembre 1953, n. 29;
  Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Fontecchio in data
30  aprile  1947,  n.  5, in data 22 agosto 1951, n. 36, e in data 10
novembre  1953,  n.  112;  della  Deputazione  provinciale in data 16
maggio  1946,  n.  213,  e  in  data  24  gennaio  1948, n. 59, e del
Consiglio  provinciale  dell'Aquila in data 10 ottobre 1951, n. 23, e
in data 10 gennaio 1954, n. 43, con le quali venne espresso parere in
ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;
  Visti  gli  articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari
dell'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  frazione  Santa  Maria  del  Ponte  e' distaccata dal comune di
Fontecchio  ed  aggregata  al  comune  di Tione degli Abruzzi, con la
circoscrizione  territoriale  risultante  dalla pianta planimetrica e
dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.