IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la istanza 26 agosto 1945, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Santa Maria del Ponte del comune di Fontecchio, in provincia dell'Aquila, ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima, al comune di Tione degli Abruzzi; Visto il voto favorevole dell'Amministrazione comunale di Tione degli Abruzzi, espresso con deliberazioni della Giunta municipale in data 24 novembre 1945, numero 34, e in data 21 gennaio 1952, n. 3, e del Consiglio comunale in data 24 marzo 1948, n. 7, in data 8 novembre 1952, n. 39, e in data 8 dicembre 1953, n. 29; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Fontecchio in data 30 aprile 1947, n. 5, in data 22 agosto 1951, n. 36, e in data 10 novembre 1953, n. 112; della Deputazione provinciale in data 16 maggio 1946, n. 213, e in data 24 gennaio 1948, n. 59, e del Consiglio provinciale dell'Aquila in data 10 ottobre 1951, n. 23, e in data 10 gennaio 1954, n. 43, con le quali venne espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi; Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: Art. 1. La frazione Santa Maria del Ponte e' distaccata dal comune di Fontecchio ed aggregata al comune di Tione degli Abruzzi, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.