Art. 2. Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 luglio 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 100. - CARLOMAGNO