Art. 2.

  Il    Prefetto   dell'Aquila,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa,   provvedera',  con  suo  decreto,  alla  separazione
patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita'.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 15 luglio 1954

                               EINAUDI

                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1954
  Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 100. - CARLOMAGNO