Art. 2. Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 106. - CARLOMAGNO