Art. 10. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 possono essere accordate anche a societa'. Esse non sono cedibili. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto a imprese il cui titolare sia di condotta incensurata e offra serie garanzie morali e professionali. Per le societa' detti requisiti debbono essere posseduti dal legale rappresentante. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda. Le autorizzazioni indicano gli stupefacenti di cui si autorizza la produzione, l'impiego, il commercio e la detenzione. Nel caso di imprese che abbiano piu' filiali o depositi, le autorizzazioni al commercio di stupefacenti debbono essere concesse anche per ciascuno dei depositi e delle filiali. L'autorizzazione al commercio o alla detenzione di stupefacenti e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 15.000. Per l'esercizio del commercio o per la detenzione di stupefacenti autorizzati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, il prefetto rilascia una tessera di autorizzazione, rinnovabile di anno in anno e soggetta a tassa di concessione governativa nella misura di lire 6000. La tessera di autorizzazione, nel caso di imprese, viene rilasciata ai titolari o legali rappresentanti delle imprese stesse. L'autorizzazione all'impiego di stupefacenti e al commercio dei preparati medicinali ricavati dall'impiego di stupefacenti stessi, deve essere rinnovata ogni tre anni, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 25.000. In caso di cessazione dell'azienda, di sua cessione, di cambio della denominazione o della ragione sociale, di morte o cambiamento del titolare dell'impresa, la autorizzazione decade e deve essere rinnovata. In caso di trasferimento in altra Provincia le imprese autorizzate al commercio degli stupefacenti debbono immediatamente restituire la tessera di autorizzazione alla Prefettura che ha provveduto al rilascio. Della avvenuta restituzione la Prefettura deve dare comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e alla Prefettura della provincia nella quale l'impresa o societa' intende trasferirsi.