Art. 10.

  Le  autorizzazioni  di  cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 possono
essere accordate anche a societa'. Esse non sono cedibili.
  Le  autorizzazioni  medesime  possono  essere  accordate soltanto a
imprese  il  cui  titolare  sia di condotta incensurata e offra serie
garanzie morali e professionali.
  Per le societa' detti requisiti debbono essere posseduti dal legale
rappresentante.  Gli  stessi  requisiti  deve  possedere il direttore
tecnico dell'azienda.
  Le  autorizzazioni indicano gli stupefacenti di cui si autorizza la
produzione, l'impiego, il commercio e la detenzione.
  Nel  caso  di  imprese  che  abbiano  piu'  filiali  o depositi, le
autorizzazioni  al  commercio di stupefacenti debbono essere concesse
anche per ciascuno dei depositi e delle filiali.
  L'autorizzazione  al commercio o alla detenzione di stupefacenti e'
soggetta  alla  tassa  di concessione governativa di lire 15.000. Per
l'esercizio  del  commercio  o  per  la  detenzione  di  stupefacenti
autorizzati   dall'Alto  Commissariato  per  l'igiene  e  la  sanita'
pubblica,   il  prefetto  rilascia  una  tessera  di  autorizzazione,
rinnovabile  di  anno  in  anno  e  soggetta  a  tassa di concessione
governativa  nella misura di lire 6000. La tessera di autorizzazione,
nel   caso   di  imprese,  viene  rilasciata  ai  titolari  o  legali
rappresentanti delle imprese stesse.
  L'autorizzazione  all'impiego  di  stupefacenti  e al commercio dei
preparati  medicinali  ricavati  dall'impiego di stupefacenti stessi,
deve  essere rinnovata ogni tre anni, previo pagamento della tassa di
concessione governativa di lire 25.000.
  In  caso  di  cessazione  dell'azienda,  di sua cessione, di cambio
della  denominazione  o della ragione sociale, di morte o cambiamento
del  titolare  dell'impresa,  la  autorizzazione decade e deve essere
rinnovata.
  In  caso di trasferimento in altra Provincia le imprese autorizzate
al  commercio degli stupefacenti debbono immediatamente restituire la
tessera  di  autorizzazione  alla  Prefettura  che  ha  provveduto al
rilascio.   Della  avvenuta  restituzione  la  Prefettura  deve  dare
comunicazione  all'Alto  Commissariato  per  l'igiene  e  la  sanita'
pubblica  e  alla  Prefettura della provincia nella quale l'impresa o
societa' intende trasferirsi.