Art. 11. Le autorizzazioni sono sempre revocabili e possono essere anche sospese, a giudizio insindacabile dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. In caso di assoluta, urgente necessita' il prefetto puo' sospendere le attivita' di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge riferendone immediatamente all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica che adotta i provvedimenti definitivi. Il prefetto, indipendentemente dalla denunzia all'autorita' giudiziaria, per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente legge od a quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 del Codice penale, puo' ordinare la chiusura temporanea del locale ove sono state consumate le trasgressioni stesse.