Art. 11.

  Le  autorizzazioni  sono  sempre  revocabili e possono essere anche
sospese,  a giudizio insindacabile dell'Alto Commissario per l'igiene
e la sanita' pubblica.
  In caso di assoluta, urgente necessita' il prefetto puo' sospendere
le  attivita'  di  cui  agli  articoli  5  e  6  della presente legge
riferendone  immediatamente  all'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanita' pubblica che adotta i provvedimenti definitivi.
  Il   prefetto,   indipendentemente   dalla  denunzia  all'autorita'
giudiziaria,  per  il  procedimento penale, nel caso di trasgressione
alle  disposizioni contenute nella presente legge od a quelle sancite
dagli  articoli  445,  446,  447,  729  e 730 del Codice penale, puo'
ordinare  la  chiusura temporanea del locale ove sono state consumate
le trasgressioni stesse.