Art. 12.

  Nel  caso  di  cessazione da parte delle imprese dalle attivita' di
cui  agli  articoli 5 e 6 della presente legge e nei casi di revoca o
di    sospensione   dell'autorizzazione,   il   prefetto   adotta   i
provvedimenti  che  riterra'  opportuni  nei riguardi delle eventuali
giacenze di stupefacenti, provvede al ritiro dei registri di cui agli
articoli  13  e  15  della  presente  legge  e,  per  le  imprese che
esercitano  il  commercio degli stupefacenti, al ritiro della tessera
di autorizzazione.
  Gli   stupefacenti   sequestrati   in   occasione   di   delitti  o
contravvenzioni  sono  confiscati  e  messi  a disposizione dell'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
  I  prefetti,  i  Comandi  di  pubblica  sicurezza, della guardia di
finanza   e   dei   carabinieri   sono  tenuti  ad  informare  l'Alto
Commissariato  per  l'igiene  e  la  sanita'  pubblica  su  tutte  le
operazioni   relative  alla  repressione  del  traffico  illecito  di
stupefacenti.