Art. 13. La vendita o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere fatta soltanto alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, nonche' alle farmacie in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito registro buoni acquisto contrassegnato da numeri progressivi con indicazione della serie, conforme al modello allegato al regolamento. In caso di perdita, anche parziale, del registro buoni acquisto deve essere fatta, entro 24 ore, denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. I produttori di specialita' medicinali contenenti stupefacenti sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, a spedire ai medici ed ai veterinari campioni di tali specialita'. L'invio delle specialita' medicinali di cui al presente comma e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'. Il contravventore alle disposizioni contenute nei precedenti commi e' punito con l'ammenda fino a lire 100.000. La cessione dei buoni acquisto anche a titolo gratuito e' punita con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. La distribuzione dei buoni acquisto e' effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica con le modalita' stabilite nel regolamento.