Art. 13.

  La  vendita  o  cessione,  anche a titolo gratuito, di stupefacenti
deve  essere  fatta  soltanto  alle  persone  autorizzate a norma dei
precedenti  articoli,  nonche'  alle  farmacie  in  base  a richiesta
scritta   da   staccarsi   da   apposito   registro   buoni  acquisto
contrassegnato  da  numeri  progressivi  con indicazione della serie,
conforme  al  modello  allegato  al  regolamento. In caso di perdita,
anche  parziale, del registro buoni acquisto deve essere fatta, entro
24 ore, denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza.
  I produttori di specialita' medicinali contenenti stupefacenti sono
autorizzati,  nei  limiti  e  secondo  le  norme  stabilite dall'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, a spedire ai medici
ed   ai  veterinari  campioni  di  tali  specialita'.  L'invio  delle
specialita'  medicinali  di cui al presente comma e' subordinato alla
richiesta  datata  e  firmata  dal  sanitario  che  si  impegna  alla
somministrazione sotto la propria responsabilita'.
  Il  contravventore alle disposizioni contenute nei precedenti commi
e' punito con l'ammenda fino a lire 100.000.
  La  cessione  dei  buoni acquisto anche a titolo gratuito e' punita
con  la  reclusione  da  tre  mesi  a tre anni e con la multa da lire
50.000 a lire 500.000.
  La   distribuzione  dei  buoni  acquisto  e'  effettuata  dall'Alto
Commissariato  per  l'igiene  e  la sanita' pubblica con le modalita'
stabilite nel regolamento.