Art. 14.

  La  consegna  di  stupefacenti da parte delle imprese autorizzate a
commerciarli, deve essere fatta:
    1) personalmente all'intestatario della tessera di autorizzazione
al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identita'
personale,  qualora  la  consegna sia effettuata presso la sede della
impresa,  e  segnando  gli estremi del documento di riconoscimento in
calce al buono acquisto;
    2)  a  mezzo di un qualunque dipendente dell'impresa, debitamente
da  questa  autorizzato,  direttamente  al domicilio dell'acquirente,
nell'ambito  del  Comune  in  cui  ha  sede  l'impresa  o  di  Comuni
limitrofi;
    3) a mezzo pacco postale raccomandato o assicurato;
    4)  mediante  agenzia  di trasporto o corriere privato. In questo
caso,  ove  si tratti di stupefacenti che verranno in particolar modo
indicati  nell'elenco previsto dall'art. 3, e il cui quantitativo sia
superiore  ai  100 grammi, il trasporto deve essere effettuato previa
comunicazione,  a  cura  del  mittente,  al  piu'  vicino  Ufficio di
pubblica  sicurezza  o  Comando  dei  carabinieri  o della guardia di
finanza. La comunicazione, compilati in triplice copia, deve indicare
il  mittente  ed  il  destinatario,  il  giorno in cui si effettua il
trasporto,  la  natura e la quantita' degli stupefacenti trasportati.
Una  delle  copie  e'  trattenuta dall'Ufficio o Comando predetti, la
seconda  e'  da  questi  inviata  al corrispondente Ufficio o Comando
della  giurisdizione  del  destinatario  per  la  opportuna azione di
vigilanza, la terza, timbrati e vistata dall'Ufficio o Comando di cui
sopra,   deve   accompagnare   la  merce  ed  essere  restituita  dal
destinatario  al  mittente.  Le disposizioni di cui al presente comma
non  si  applicano  per  le  spedizioni  di  preparazioni galeniche o
specialita' medicinali contenenti stupefacenti.
  Chiunque  consegni o trasporti sostanze o preparati stupefacenti in
modo  diverso  da quello previsto nel comma precedente, e' punito con
l'arresto  da  sei  mesi  ad un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a
500.000.
  In  caso  di  ordinazioni  per  corrispondenza,  chi  venda  o ceda
stupefacenti  deve  conservare,  oltre  la  copia  della  fattura, il
relativo  buono  acquisto  e  la  ricevuta  postale o dell'agenzia di
trasporto  o  corriere privato, relativa alla spedizione della merce.
La  inosservanza  delle  disposizioni stabilite dal presente comma e'
punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.