Art. 14. La consegna di stupefacenti da parte delle imprese autorizzate a commerciarli, deve essere fatta: 1) personalmente all'intestatario della tessera di autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identita' personale, qualora la consegna sia effettuata presso la sede della impresa, e segnando gli estremi del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto; 2) a mezzo di un qualunque dipendente dell'impresa, debitamente da questa autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, nell'ambito del Comune in cui ha sede l'impresa o di Comuni limitrofi; 3) a mezzo pacco postale raccomandato o assicurato; 4) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di stupefacenti che verranno in particolar modo indicati nell'elenco previsto dall'art. 3, e il cui quantitativo sia superiore ai 100 grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino Ufficio di pubblica sicurezza o Comando dei carabinieri o della guardia di finanza. La comunicazione, compilati in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantita' degli stupefacenti trasportati. Una delle copie e' trattenuta dall'Ufficio o Comando predetti, la seconda e' da questi inviata al corrispondente Ufficio o Comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza, la terza, timbrati e vistata dall'Ufficio o Comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per le spedizioni di preparazioni galeniche o specialita' medicinali contenenti stupefacenti. Chiunque consegni o trasporti sostanze o preparati stupefacenti in modo diverso da quello previsto nel comma precedente, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a 500.000. In caso di ordinazioni per corrispondenza, chi venda o ceda stupefacenti deve conservare, oltre la copia della fattura, il relativo buono acquisto e la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente comma e' punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.