Art. 15. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze e dei preparati di cui sopra. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal sindaco, il quale riportera' nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiarera' nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Le ditte autorizzate alla produzione di stupefacenti dovranno tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina dal dirigente l'Ufficio centrale stupefacenti, nel quale dovranno essere iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con la data di entrata e la loro designazione esatta e i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. I registri dovranno essere conservati, da parte delle imprese autorizzate alla produzione, per la durata di dieci anni con i documenti giustificativi di ciascuna operazione, a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine che impiegano stupefacenti, per i commercianti grossisti e per i farmacisti. Chiunque non ottemperi alle norme suddette e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.000.000.