Art. 15.

  Ogni  acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti
deve  essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna
lacuna,  abrasione  o  aggiunta,  deve  essere  tenuto in evidenza il
movimento  di  entrata  e di uscita delle sostanze e dei preparati di
cui sopra.
  Tale  registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal sindaco, il
quale riportera' nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e
dichiarera'  nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e'
costituito.
  Le  ditte  autorizzate  alla  produzione  di  stupefacenti dovranno
tenere  anche  un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni
pagina  dal  dirigente  l'Ufficio  centrale  stupefacenti,  nel quale
dovranno  essere  iscritte  le  quantita'  di  materie prime poste in
lavorazione, con la data di entrata e la loro designazione esatta e i
prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
  I  registri  dovranno  essere  conservati,  da  parte delle imprese
autorizzate  alla  produzione,  per  la  durata  di  dieci anni con i
documenti  giustificativi di ciascuna operazione, a datare dal giorno
dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per
le  officine che impiegano stupefacenti, per i commercianti grossisti
e per i farmacisti.
  Chiunque  non ottemperi alle norme suddette e' punito con l'arresto
da uno a due anni e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.000.000.