Art. 16.

  La  vendita  e  somministrazione di stupefacenti, a dose o forma di
medicamento,  deve  essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di
accertarsi  dell'identita'  del  l'acquirente  che non deve essere di
eta'  inferiore  ai  18  anni,  e di prenderci nota degli estremi del
documento di riconoscimento in calce alla ricetta.
  Il   farmacista  deve  vendere  e  somministrare  gli  stupefacenti
soltanto  su  presentazione  di prescrizione medica e nella quantita'
prescritta  e  non altrimenti che in pomata o in soluzione o in altra
preparazione   farmaceutica  nella  quale  la  sostanza  deve  essere
intimamente incorporata nell'eccipiente.
  Il  farmacista  ha  l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 19 della presente
legge, di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare
la  prescrizione  nel  registro  copia-ricette  e  di  conservare  la
prescrizione stessa in originale.
  Il  contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi
e'  punito  con  l'arresto  da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
lire 50.000 a lire 500.000, sempre che il fatto non costituisca reato
piu' grave.
  Nei casi di recidiva si applica anche la sospensione dall'esercizio
della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.