Art. 18. 
 
  Le pene di cui al penultimo comma dell'art. 6 si applicano anche  a
carico del medico e del  veterinario  che,  allo  scopo  di  favorire
l'abuso  degli   stupefacenti,   rilascia   prescrizioni   contenenti
stupefacenti  senza  che  vi  sia  una  necessita'  curativa   o   in
proporzioni superiori ai bisogni della cura.