Art. 19.

  I  medici  chirurghi  ed  i  veterinari,  che  prescrivono comunque
stupefacenti,   debbono   indicare  chiaramente  nelle  ricette,  che
dovranno  essere  scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e
il   domicilio  dell'ammalato  al  quale  le  rilasciano  ovvero  del
proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose
della    sostanza    prescritta   e   l'indicazione   del   modo   di
somministrazione  o  di  applicazione  nei  riguardi  del mezzo e del
tempo;  apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma salvo le
ulteriori modalita' prescritte dal regolamento.
  Le  prescrizioni  rilasciate  da  sanitari  di  enti  assistenziali
debbono essere redatte in doppio esemplare, uno dei quali deve essere
rimesso   dal   farmacista  all'ente  interessato,  con  la  dicitura
stampigliata "gia' spedita il giorno...".
  I  direttori  di  ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere,
case  per  gestanti  ed i titolari di gabinetti per l'esercizio delle
professioni  sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare
stupefacenti  nella  quantita' occorrente per i normali bisogni degli
ospedali,  ambulatori,  istituti, case e gabinetti predetti, senza le
indicazioni  prescritte  nel  comma  primo.  Essi  debbono  tenere un
registro  di  carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati,
nel quale devono specificare l'impiego degli stupefacenti stessi.
  Salvo   che   il   fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  il
contravventore  alle  norme  stabilite nel presente articolo e punito
con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.