Art. 19. I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque stupefacenti, debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma salvo le ulteriori modalita' prescritte dal regolamento. Le prescrizioni rilasciate da sanitari di enti assistenziali debbono essere redatte in doppio esemplare, uno dei quali deve essere rimesso dal farmacista all'ente interessato, con la dicitura stampigliata "gia' spedita il giorno...". I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere, case per gestanti ed i titolari di gabinetti per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare stupefacenti nella quantita' occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel comma primo. Essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale devono specificare l'impiego degli stupefacenti stessi. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il contravventore alle norme stabilite nel presente articolo e punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.