Art. 2.

  Presso  l'Alto  Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e'
istituito  un Comitato interministeriale con il compito di proporre i
provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione tra
le  varie Amministrazioni interessate alla produzione, al commercio e
all'impiego  delle  sostanze  o preparati ad azione stupefacente e di
dare  parere su tutte le questioni relative a detta materia che siano
sottoposte al suo esame.
  Il  Comitato  interministeriale  di  cui  al  precedente  comma, e'
presieduto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica o
da un funzionario dipendente, suo delegato, ed e' composto di:
    a)  due  funzionari  dell'Alto  Commissariato  per  l'igiene e la
sanita'  pubblica,  di  cui  uno  appartenente  all'Ufficio  centrale
stupefacenti;
    b)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  un funzionario
designato dal Ministero dell'interno;
    c)  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  un funzionario
designato dal Ministero delle finanze;
    d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
   e) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;
    f)  un  funzionario  designato dal Ministero dell'industria e del
commercio;
    g)  un  funzionario  designato  dal  Ministero  del commercio con
l'estero;
    h)  un  funzionario  di  gruppo A di grado non inferiore al 9° in
servizio  presso  l'Alto  Commissariato  per  l'igiene  e  la sanita'
pubblica, segretario.
  I componenti il Comitato ed il segretario sono nominati con decreto
dell'Alto  Commissario  per l'igiene e la sanita' pubblica, durano in
carica tre anni e possono essere confermati.
  E'  in  facolta'  dell'Alto  Commissario  per l'igiene e la sanita'
pubblica  di  far intervenire nelle adunanze del Comitato, senza voto
deliberativo,  per  lo  studio  di  speciali  questioni,  persone  di
riconosciuta competenza estranee al Comitato predetto.