Art. 2. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' istituito un Comitato interministeriale con il compito di proporre i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione tra le varie Amministrazioni interessate alla produzione, al commercio e all'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente e di dare parere su tutte le questioni relative a detta materia che siano sottoposte al suo esame. Il Comitato interministeriale di cui al precedente comma, e' presieduto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica o da un funzionario dipendente, suo delegato, ed e' composto di: a) due funzionari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, di cui uno appartenente all'Ufficio centrale stupefacenti; b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un funzionario designato dal Ministero dell'interno; c) un ufficiale della Guardia di finanza e un funzionario designato dal Ministero delle finanze; d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; e) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri; f) un funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio; g) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero; h) un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 9° in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, segretario. I componenti il Comitato ed il segretario sono nominati con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, durano in carica tre anni e possono essere confermati. E' in facolta' dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica di far intervenire nelle adunanze del Comitato, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee al Comitato predetto.