Art. 20. Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica prodotta da stupefacenti, deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorita' di pubblica sicurezza e al prefetto della Provincia di residenza. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000. Nel caso di recidiva, si applica l'arresto fino ad un anno e si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta. Le autorita' di pubblica sicurezza ed i prefetti debbono dare immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica di tutti i casi di tossicomania di cui vengono a conoscenza.