Art. 20.

  Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione
cronica  prodotta  da  stupefacenti,  deve  farne denuncia, entro due
giorni,  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  e  al prefetto della
Provincia di residenza.
  Il  contravventore  e'  punito  con l'ammenda da lire 10.000 a lire
50.000.
  Nel  caso  di  recidiva,  si applica l'arresto fino ad un anno e si
applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una
durata pari a quella della pena inflitta.
  Le  autorita'  di  pubblica  sicurezza  ed  i prefetti debbono dare
immediata  comunicazione  all'Alto  Commissariato  per  l'igiene e la
sanita'  pubblica  di  tutti  i casi di tossicomania di cui vengono a
conoscenza.