Art. 21. Il pretore, su richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza o di qualsiasi altro interessato e previo accertamento medico, ordina il ricovero in casa di salute o di cura o in ospedali psichiatrici, perche' sia sottoposto alla cura disintossicante, di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a se' e agli altri o riesce di pubblico scandalo.