Art. 21.

  Il  pretore, su richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza o di
qualsiasi  altro  interessato e previo accertamento medico, ordina il
ricovero  in  casa  di  salute  o di cura o in ospedali psichiatrici,
perche'  sia sottoposto alla cura disintossicante, di chi, a causa di
grave  alterazione  psichica  per  abituale abuso di stupefacenti, si
rende  comunque  pericoloso  a  se' e agli altri o riesce di pubblico
scandalo.