Art. 22.

  E'  fatto  obbligo ai titolari delle officine farmaceutiche che per
la  loro  produzione  impiegano  stupefacenti di richiedere entro sei
mesi dalla pubblicazione della presente legge, all'Alto Commissariato
per  l'igiene  e la sanita' pubblica, la conferma dell'autorizzazione
di cui sono in possesso, che potra' essere accordata con le modalita'
che l'Alto Commissariato stesso determinera'.
  Il  medesimo obbligo e' fatto ai grossisti autorizzati al commercio
degli stupefacenti.