Art. 22. E' fatto obbligo ai titolari delle officine farmaceutiche che per la loro produzione impiegano stupefacenti di richiedere entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, la conferma dell'autorizzazione di cui sono in possesso, che potra' essere accordata con le modalita' che l'Alto Commissariato stesso determinera'. Il medesimo obbligo e' fatto ai grossisti autorizzati al commercio degli stupefacenti.