Art. 26.

  Sono  abrogati  gli articoli dal 148 al 160 incluso del testo unico
delle  leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 22 ottobre 1954

                               EINAUDI

                                         SCELBA - MARTINO - DE PIETRO
- TREMELLONI - VILLABRUNA
- MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO