Art. 26. Sono abrogati gli articoli dal 148 al 160 incluso del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e ogni altra norma in contrasto con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addi' 22 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - DE PIETRO - TREMELLONI - VILLABRUNA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO