Art. 3. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica compila l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, tenuto conto delle Convenzioni internazionali, sentito il Consiglio superiore di sanita'. L'elenco degli stupefacenti di cui al comma precedente e le relative variazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e inseriti nella "Farmacopea ufficiale".