Art. 3.

  L'Alto  Commissariato  per  l'igiene  e la sanita' pubblica compila
l'elenco  delle  sostanze  o preparati ad azione stupefacente, tenuto
conto   delle   Convenzioni   internazionali,  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita'.
  L'elenco  degli  stupefacenti  di  cui  al  comma  precedente  e le
relative  variazioni  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  e
inseriti nella "Farmacopea ufficiale".