Art. 4. La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e di altre piante dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco degli stupefacenti, la raccolta delle capsule di papavero e di piante o loro parti da cui si possono ricavare stupefacenti, la estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che li contengono, possono aver luogo soltanto con autorizzazione rilasciata annualmente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica che, nel concederla, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'autorizzazione di cui al precedente comma e' soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal numero 26 della tabella allegato A al testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112. Il controllo e la vigilanza sulle attivita' di cui al presente articolo sono esercitati dalla Guardia di finanza con le norme previste dal regolamento. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettui la coltivazione, la raccolta o la estrazione di cui sopra, o non osservi le condizioni e garanzie alle quali l'autorizzazione e' subordinata, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000.