Art. 4.

  La  coltivazione  del  papavero  (papaver somniferum L.) e di altre
piante  dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco
degli stupefacenti, la raccolta delle capsule di papavero e di piante
o  loro  parti da cui si possono ricavare stupefacenti, la estrazione
di  oppio  grezzo  o  di altre droghe dalle piante che li contengono,
possono aver luogo soltanto con autorizzazione rilasciata annualmente
dall'Alto  Commissariato  per l'igiene e la sanita' pubblica che, nel
concederla,  determina,  caso  per  caso, le condizioni e le garanzie
alle   quali   essa  e'  subordinata,  sentito,  quando  trattasi  di
coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  L'autorizzazione  di cui al precedente comma e' soggetta alla tassa
di  concessione  governativa  stabilita  dal  numero 26 della tabella
allegato  A  al  testo  unico  delle leggi sulle tasse di concessione
governativa  approvato  con  decreto  Presidenziale 20 marzo 1953, n.
112.
  Il  controllo  e  la  vigilanza  sulle attivita' di cui al presente
articolo  sono  esercitati  dalla  Guardia  di  finanza  con le norme
previste dal regolamento.
  Chiunque,   senza   la   prescritta   autorizzazione,  effettui  la
coltivazione, la raccolta o la estrazione di cui sopra, o non osservi
le  condizioni e garanzie alle quali l'autorizzazione e' subordinata,
e'  punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da
lire 100.000 a lire 2.000.000.