Art. 5. 
 
  Non e' consentita la produzione dell'oppio officinale e degli altri
stupefacenti  senza  l'autorizzazione   dell'Alto   Commissario   per
l'igiene e la sanita' pubblica. 
  L'autorizzazione prevista dal presente articolo  e'  soggetta  alla
tassa di  concessione  governativa  di  lire  25.000  e  deve  essere
rinnovata ogni tre anni. 
  Chiunque  produca  oppio  officinale  o  altri  stupefacenti  senza
l'autorizzazione di cui sopra e' punito con la reclusione  da  due  a
sette anni e con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000.