Art. 5. Non e' consentita la produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti senza l'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. L'autorizzazione prevista dal presente articolo e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 25.000 e deve essere rinnovata ogni tre anni. Chiunque produca oppio officinale o altri stupefacenti senza l'autorizzazione di cui sopra e' punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000.