Art. 6. 
 
  Chiunque intenda importare, esportare, ricevere  per  il  transito,
commerciare a qualsiasi titolo, impiegare o comunque  detenere  oppio
grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze  o  preparati
indicati    nell'elenco    degli    stupefacenti,    deve     munirsi
dell'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e  la  sanita'
pubblica. 
  Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia  per
quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti che per la  vendita  o  la
somministrazione delle sostanze e dei preparati suindicati in dose  e
forma di medicamento. 
  L'importazione, il transito o l'esportazione  di  stupefacenti,  da
parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui al primo comma,
sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dall'Alto
Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica in  conformita'  delle
Convenzioni internazionali. 
  Chiunque, senza autorizzazione,  acquisti,  venda,  ceda,  esporti,
importi, passi in transito, procuri ad  altri,  impieghi  o  comunque
detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti,
e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire
300.000  a  lire  4.000.000.  Le  stesse  pene   si   applicano   per
l'importazione, transito od  esportazione  effettuati  da  imprese  o
societa' che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo  comma,  non
siano in possesso del permesso indicato nel terzo comma. 
  Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di  cui
al presente articolo, mette o procura che altri  metta  illecitamente
in commercio stupefacenti, e' punito con la reclusione da tre a dieci
anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.