Art. 7.

  L'Alto  Commissario  per  l'igiene  e la sanita' pubblica, entro il
mese  di  dicembre  di ogni anno, con proprio decreto, stabilisce per
ciascuna  officina  autorizzata  alla produzione le quantita' massime
dei  vari stupefacenti che possono essere prodotte e messe in vendita
nel corso dell'anno successivo, nei limiti delle valutazioni previste
dalle Convenzioni internazionali.
  Eventuali    produzioni,    destinate   all'esportazione,   saranno
autorizzate  di volta in volta, previa documentazione, in accordo con
le Convenzioni internazionali.
  L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica puo' limitare
o  vietare  in  qualsiasi  momento,  ove  particolari  circostanze lo
richiedano,  la  produzione,  l'importazione,  l'esportazione  ed  il
commercio di alcuni stupefacenti.
  Sono  tollerate  eventuali eccedenze di produzione non superiori al
10  per cento sulle quantita' autorizzate. Le eccedenze devono essere
denunziate  all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
entro  15  giorni dal momento in cui esse si sono verificate e devono
essere computate nei quantitativi da prodursi nell'anno Successivo.
  Chiunque produce stupefacenti diversi da quelli stabiliti dall'Alto
Commissariato  per  l'igiene  e  la sanita' pubblica e' punito con la
reclusione  da  uno  a  due  anni e con la multa non inferiore a lire
500.000.
  Chiunque  produce  stupefacenti  in  quantita'  superiori  a quelle
consentite  e tollerate e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda fino a due milioni di lire.
  In   caso  di  trasgressione  alle  norme  del  presente  articolo,
l'autorizzazione deve essere revocata.