Art. 7. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, entro il mese di dicembre di ogni anno, con proprio decreto, stabilisce per ciascuna officina autorizzata alla produzione le quantita' massime dei vari stupefacenti che possono essere prodotte e messe in vendita nel corso dell'anno successivo, nei limiti delle valutazioni previste dalle Convenzioni internazionali. Eventuali produzioni, destinate all'esportazione, saranno autorizzate di volta in volta, previa documentazione, in accordo con le Convenzioni internazionali. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica puo' limitare o vietare in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la produzione, l'importazione, l'esportazione ed il commercio di alcuni stupefacenti. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantita' autorizzate. Le eccedenze devono essere denunziate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica entro 15 giorni dal momento in cui esse si sono verificate e devono essere computate nei quantitativi da prodursi nell'anno Successivo. Chiunque produce stupefacenti diversi da quelli stabiliti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa non inferiore a lire 500.000. Chiunque produce stupefacenti in quantita' superiori a quelle consentite e tollerate e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a due milioni di lire. In caso di trasgressione alle norme del presente articolo, l'autorizzazione deve essere revocata.