Art. 8.

  L'Alto  Commissario  per l'igiene e la sanita' pubblica esercita il
controllo  sulle  quantita'  di materie prime ad azione stupefacente,
sulle  quantita'  di  stupefacenti prodotti o comunque in possesso di
ciascuna  officina  e  sulla loro destinazione, con speciale riguardo
alla ripartizione quantitativa per l'immissione al commercio.
  Ogni  impresa  autorizzata  a  produrre stupefacenti e' obbligata a
fornire  all'Alto  Commissariato  per l'igiene e la sanita' pubblica,
entro  trenta  giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla
natura e quantita' delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate
per la lavorazione, degli stupefacenti ricavati e di quelli impiegati
e venduti nel corso del trimestre precedente.
  Nel rapporto di cui al precedente comma, per l'oppio grezzo, per le
foglie  e  pasta di coca e per la canape indiana deve essere indicato
il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.
  L'Alto  Commissariato  per  l'igiene e la sanita' pubblica puo', in
qualsiasi   momento,   richiedere   alle   imprese  autorizzate  alla
produzione,  all'impiego  ed  al  commercio di stupefacenti notizie e
dati che debbono essere forniti entro il termine di tempo stabilito.
  Chiunque  non  ottemperi  alle condizioni prescritte o non fornisca
entro  il  termine  di  tempo  stabilito  le informazioni richieste o
fornisca  dati inesatti o incompleti, e' punito con l'ammenda da lire
50.000 a lira 500.000.
  Nei  casi  contemplati  nel  presente  articolo  e'  data  facolta'
all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.