Art. 8. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica esercita il controllo sulle quantita' di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di stupefacenti prodotti o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con speciale riguardo alla ripartizione quantitativa per l'immissione al commercio. Ogni impresa autorizzata a produrre stupefacenti e' obbligata a fornire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti ricavati e di quelli impiegati e venduti nel corso del trimestre precedente. Nel rapporto di cui al precedente comma, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca e per la canape indiana deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica puo', in qualsiasi momento, richiedere alle imprese autorizzate alla produzione, all'impiego ed al commercio di stupefacenti notizie e dati che debbono essere forniti entro il termine di tempo stabilito. Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine di tempo stabilito le informazioni richieste o fornisca dati inesatti o incompleti, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lira 500.000. Nei casi contemplati nel presente articolo e' data facolta' all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.