Art. 9.

  I  titolari delle officine che producono o impiegano stupefacenti e
i  commercianti  all'ingrosso debbono trasmettere annualmente, per la
parte  che  li  riguarda,  in doppio esemplare, alla Prefettura della
provincia di residenza, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo,
su  moduli  predisposti  dall'Alto  Commissariato  per  l'igiene e la
sanita' pubblica, i dati riassuntivi:
    a) delle quantita' di materie prime messe in lavorazione;
    b) delle quantita' di prodotti finiti ottenuti, ivi compreso ogni
recupero'  dei  residui,  con  la resa nei confronti del titolo delle
materie prime;
    c)  del  movimento  di  entrata  e  di  uscita  di  ogni  singolo
stupefacente;
    d)  delle quantita' utilizzate per la preparazione di specialita'
medicinali   e  prodotti  galenici  preparati  e  venduti  nel  corso
dell'anno.
  Chiunque  non  ottemperi  agli  obblighi di cui al precedente comma
entro  il termine di tempo stabilito, e' punito con l'ammenda da lire
50.000 a lire 200.000.
  Le  Prefetture  inviano  all'Alto  Commissariato  per l'igiene e la
sanita' pubblica un esemplare dei moduli predetti.
  Nei  casi  contemplati  nel  presente  articolo  e'  data  facolta'
all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.