Art. 9. I titolari delle officine che producono o impiegano stupefacenti e i commercianti all'ingrosso debbono trasmettere annualmente, per la parte che li riguarda, in doppio esemplare, alla Prefettura della provincia di residenza, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, su moduli predisposti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, i dati riassuntivi: a) delle quantita' di materie prime messe in lavorazione; b) delle quantita' di prodotti finiti ottenuti, ivi compreso ogni recupero' dei residui, con la resa nei confronti del titolo delle materie prime; c) del movimento di entrata e di uscita di ogni singolo stupefacente; d) delle quantita' utilizzate per la preparazione di specialita' medicinali e prodotti galenici preparati e venduti nel corso dell'anno. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma entro il termine di tempo stabilito, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Le Prefetture inviano all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica un esemplare dei moduli predetti. Nei casi contemplati nel presente articolo e' data facolta' all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.