Art. 10.

  Alle  scuole  professionali  dell'Istituto  possono accedere, senza
esami  di  ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati
dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo
e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti ditali licenze,
abbiano compiuto il 14° anno di eta'.
  In  ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata
ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
  Le  condizioni  di  ammissione  alle scuole ed ai corsi di cui alle
lettere  a),  b) c) e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal
Consiglio  d'amministrazione  ed  approvate  dal competente Consorzio
provinciale per l'istruzione tecnica.