Art. 13.

  Le  tasse  scolastiche  di  ammissione, di frequenza, di esame e di
diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli
Istituti tecnici industriali.
  Agli  alunni  puo', inoltre, essere richiesto un contribuito per il
consumo  di  materie  prime,  nonche'  un  deposito  di  garanzia per
eventuali danni.
  La misura del contributo e del deposito e' fissata dal Consiglio di
amministrazione.