Art. 13. Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali. Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contribuito per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito e' fissata dal Consiglio di amministrazione.