Art. 18.

  Il  posto  di  preside  e' conferito mediante pubblico concorso per
titoli  e  per  esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche
degli  Istituti  professionali  per l'industria e per l'artigianato e
degli  Istituti  tecnici  industriali,  nonche' tra i direttori delle
scuole  tecniche  industriali  che  abbiano  la necessaria competenza
specifica  in  materia  e che siano in possesso degli altri requisiti
previsti  dal  decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21
aprile 1947.
  Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico
sono  conferiti  mediante pubblico concorso per titoli e per esami e,
qualora  se  ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36
della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione
media tecnica.