Art. 20. Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi. Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale. In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro. Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato dalla Presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.