Art. 20.

  Al  personale  di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il
personale degli Istituti tecnici governativi.
  Per  la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di
amministrazione  provvede direttamente, in conformita' delle concrete
necessita'  delle  specializzazioni dell'Istituto e delle particolari
esigenze della istruzione professionale.
  In  relazione,  sia  alle  specifiche  esigenze  dell'addestramento
pratico,  sia  al  funzionamento  delle officine e dei laboratori, il
Consiglio  di  amministrazione  puo' assumere in servizio temporaneo,
esperti nel campo della produzione del lavoro.
  Quando  funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente
decreto,  il  personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato
dalla  Presidenza  sia  alle scuole della sede centrale, sia a quelle
staccate  che,  ad  ogni  effetto, sono considerate sedi ordinarie di
servizio.