Art. 6.

  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  istruzione  saranno
stabiliti  i  profili  professionali,  gli  orari e i programmi delle
sezione e dei corsi.
  I  periodi  di  lezioni,  di  esercitazioni  e  di  vacanze vengono
determinati,  caso  per  caso, dal preside d'accordo col Consiglio di
presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e
degli allievi.