Art. 9.

  Nelle  sezioni  delle  scuole professionali indicate nel precedente
art.  2  si  impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica;
matematica;  fisica;  disegno professionale; tecnologia e laboratorio
tecnologico;    meccanica;   macchine;   elettrotecnica   e   misure;
radiotecnica  e misure; telegrafia e telefonia; religione; educazione
fisica.