Art. 9. Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; disegno professionale; tecnologia e laboratorio tecnologico; meccanica; macchine; elettrotecnica e misure; radiotecnica e misure; telegrafia e telefonia; religione; educazione fisica.