Art. 10.

  Alle  scuole  professionali  dell'Istituto  possono accedere, senza
esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate
dalla  scuola  secondaria,  di  avviamento professionale di qualsiasi
tipo  e,  mediante  esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali
licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'.
  In  ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata
ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
  Le  condizioni  di  ammissione  alle scuole ed ai corsi di cui alle
lettere  a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal
Consiglio  di  amministrazione  ed approvate dal competente Consorzio
provinciale per l'istruzione tecnica.