Art. 10. Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria, di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'. In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico. Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.