Art. 12. Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperte delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione e' presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.