Art. 12.

  Le  Commissioni  di  esami  sono  costituite dalla direttrice della
scuola,  da  insegnanti  di materie tecniche e da insegnanti tecniche
pratiche  della  scuola  stessa  e  da  due  esperte  delle categorie
economiche   e   produttive   interessate   anche   non  appartenenti
all'Amministrazione dello Stato.
  La Commissione e' presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso
di impedimento, dalla direttrice della scuola.