Art. 17.

  A  capo  dell'Istituto  e'  una  preside la quale e', in ogni caso,
dispensata    dall'obbligo   dell'insegnamento.   Ella   sovraintende
all'andamento  didattico  e  disciplinare  dell'Istituto  e  ne ha la
direzione amministrativa.
  A  capo  di  ogni  scuola  e'  una direttrice che risponde verso la
preside  dell'andamento  didattico e disciplinare della scuola da lei
diretta.
  Le  funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio
di   amministrazione,   su  proposta  della  preside,  di  regola  ad
insegnanti di ruolo di materie tecniche.
  Presso  l'Istituto  funziona  un Consiglio di presidenza costituito
dalla  preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o
piu' insegnanti tecniche pratiche.
  Il   Consiglio  di  presidenza  coadiuva  la  preside  nel  governo
didattico  e  disciplinare  dell'Istituto,  cura l'organizzazione dei
vari  insegnamenti  e il loro mutuo collegamento e da' parere su ogni
altra questione di carattere didattico e organizzativo.