Art. 19.

  Il  personale  direttivo,  insegnante  e tecnico di ruolo che, alla
data   della   pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale  trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per
l'attivita' svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia
nelle  mansioni  esercitate,  puo'  essere  inquadrato  nell'organico
dell'Istituto    professionale   su   proposta   del   Consiglio   di
amministrazione,  previo  parere  di una Commissione tecnica nominata
dal  Ministero  della  pubblica  istruzione,  la quale sottoporra' il
suddetto  personale  ad  apposito colloquio su argomenti attinenti al
posto da ricoprire.
  Il  personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel
posto  previsto  nell'annessa tabella organica, conservando i diritti
acquisiti  di  carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio
decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
  La  tabella  organica  annessa al presente decreto, vista e firmata
d'ordine  del  Presidente  della  Repubblica,  dal  Ministro  per  la
pubblica  istruzione  e  da quello per il tesoro, indica il posto, il
gruppo  ed  il  grado del personale di ruolo ed i posti dai ricoprire
per incarico.