Art. 20.

  Al  personale  di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il
personale degli istituti tecnici governativi.
  Per  la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di
amministrazione  provvede direttamente, in conformita' delle concrete
necessita'  delle  specializzazioni dell'istituto e delle particolari
esigenze dell'istruzione professionale.
  In  relazione,  sia  alle  specifiche  esigenze  dell'addestramento
pratico,  sia  al  funzionamento  dei  laboratori,  il  Consiglio  di
amministrazione  puo'  assumere  in servizio, temporaneo, esperte nel
campo della produzione del lavoro.
  Quando  funzionino  scuole  staccate  a  norma  dell'articolo 7 del
presente  decreto,  il  personale di ruolo e non di ruolo puo' essere
assegnato  dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia
a  quelle  staccate  che,  ad  ogni  effetto,  sono  considerate sedi
ordinarie di servizio.