Art. 3.

  Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
    a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano
a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;
    b)  corsi  di  specializzazione  per  qualificate  che aspirano a
diventare specializzate;
    c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;
    d)  corsi  di  integrazione  professionale per gruppi di mestieri
affini;
    e) corsi preparatori.