Art. 3. Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane; b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate; c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate; d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini; e) corsi preparatori.