Art. 11.

  Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali
le  alunne  sostengono  gli  esami  finali  per  il conseguimento del
diploma di qualifica.
  Al  termine  delle  scuole  di  cui alla lettera a) dell'art. 3, le
alunne  sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della
patente di maestra artigiana o tecnica patentata.
  Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) dei precedente
art. 3 le alunne conseguono un attestato.