Art. 13. Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna. Alle alunne puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito e' fissata dal Consiglio di amministrazione.