Art. 13.

  Le  tasse  scolastiche  di  ammissione,  di  frequenza, di esame di
diploma,  sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le
scuole di magistero professionale per la donna.
  Alle  alunne  puo',  inoltre, essere richiesto un contributo per il
consumo  di  materie  prime,  nonche'  un  deposito  di  garanzia per
eventuali danni.
  La misura del contributo e del deposito e' fissata dal Consiglio di
amministrazione.