Art. 18.

  Il  posto  di  preside  e' conferito mediante pubblico concorso per
titoli  e  per  esami  tra le insegnanti di ruolo di materie tecniche
degli  istituti  professionali  femminili e delle scuole di magistero
professionale  per  la  donna, nonche' tra le direttrici delle scuole
professionali   femminili   che   abbiano  la  necessaria  competenza
specifica  in  materia  e che siano in possesso degli altri requisiti
previsti  dal  decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21
aprile 1947.
  Gli  altri  posti di ruolo del personale insegnante tecnico pratico
sono  conferiti  mediante pubblico concorso per titoli e per esami e,
qualora  se  ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36
della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione
media tecnica.