Art. 20.

  Al  personale  di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il
personale  degli  Istituti  tecnici  governativi  Per  la  nomina del
personale  incaricato  e  supplenze  il  Consiglio di amministrazione
provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' delle
specializzazioni   dell'Istituto   e   delle   particolari   esigenze
dell'istruzione professionale.
  In  relazione,  sia  alle  specifiche  esigenze  dell'addestramento
pratico,  sia  al  funzionamento  dei  laboratori,  il  Consiglio  di
amministrazione  puo'  assumere  in  servizio temporaneo, esperte nel
campo della produzione del lavoro.
  Quando  funzionino  scuole  staccate  a  norma  dell'articolo 7 del
presente  decreto,  il  personale  di  ruolo non di ruolo puo' essere
assegnato  dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia
a  quelle  staccate  che,  ad  ogni  effetto,  sono  considerate sedi
ordinarie di servizio.