Art. 21. Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporanee per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.